Non è chiaro come vadano gestite le varie configurazioni: è necessario che ogni configurazione sia dotata di una propria etichetta? Questo porterà a decine di migliaia di etichette

Con riferimento ai requisiti e agli obblighi del fornitore previsti dal Regolamento, ogni prodotto che si differenzi da un altro per caratteristiche di base, classe di temperatura, TDA/volume o consumo energetico deve essere etichettato singolarmente.

Tuttavia, l’orientamento interpretativo di Eurovent introduce il cosiddetto “approccio d'insieme”, ossia una serie di armadi identificati come un unico modello ai fini di progettazione ecocompatibile, etichettatura energetica ed EPREL. Entro certi limiti, i fabbricanti possono quindi raggruppare modelli diversi in un modello unico, rappresentativo dell’IEE più elevato (corrispondente al punteggio peggiore in termini di consumo di riferimento) all’interno della famiglia di prodotti elencati.

Non è chiaro se la classe 3M0 sia o meno già inclusa nel regolamento a partire dal 1° marzo

SÌ, il regolamento delegato (UE) 2021/340 della Commissione del 17 dicembre 2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2018 (Etichettatura energetica) e il regolamento (UE) 2021/341 della Commissione del 23 febbraio 2021 che modifica i regolamenti (UE) 2019/2024 (Progettazione ecocompatibile), pubblicati il 26 febbraio 2021, includono i coefficienti per la classe M0 come da proposta di Eurovent PG-RDC.

Come si intende per 'punto vendita'? Significa che ogni armadio prodotto a partire dal 1° marzo deve avere l’etichetta, anche se viene venduto in febbraio o gennaio?

Gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta immessi sul mercato europeo dal 1° marzo 2021 devono essere dotati dell’etichetta energetica, a prescindere dalla data di produzione.

L’etichetta energetica deve essere esposta in modo chiaramente visibile in qualsiasi punto vendita come show room, fiere, vendita a distanza su Internet, ecc., vale a dire dovunque il potenziale acquirente potrebbe prendere in considerazione la possibilità di acquistare l’apparecchio. Al contrario, i dettaglianti di generi alimentari non hanno l’obbligo di esporre l’etichetta energetica nei loro negozi.

Non è chiaro quali informazioni siano richieste nel punto VII e nel punto IX dell’etichetta: la TDA oppure la superficie dei ripiani refrigerati?

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Al punto VII deve essere indica, per i distributori automatici refrigerati, la somma dei volumi netti di tutti gli scomparti a temperature di esercizio per la refrigerazione, espressa in litri (l) e arrotondata all’intero più vicino, mentre, per tutti gli altri apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta, la somma delle superfici espositive (TDA) a temperature di esercizio per la refrigerazione, espressa in metri quadrati (m2) e arrotondata al secondo decimale.

Al punto IX, per gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta, deve essere indicata la somma delle superfici espositive a temperature di esercizio per il congelamento, espressa in metri quadrati (m2) e arrotondata al secondo decimale. Il pittogramma e i valori sono omessi in caso di distributori automatici progettati per funzionare alle temperature di esercizio per il congelamento, in quanto questo tipo di apparecchi è escluso dal Regolamento sull’etichettatura energetica.

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